A chi è rivolto
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Descrizione
L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale.
Come fare
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento.
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario:
- Compilazione del modulo online in tutte le sue parti e allegare i documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti)
Cosa si ottiene
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.
Procedure legate all'esito
Nel caso di fruizione del servizio on line il richiedente troverà le comunicazioni nella propria area riservata, la stessa dalla quale ha inviato la domanda, accessibile con SPID/CIE.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Quanto costa
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Vincoli
L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
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